LO STATUTO

Articolo 1
COSTITUZIONE

                      Su iniziativa dei signori Fantuzzi Rosanna, Brighenti Maria Luisa, Pompili Graziano, Carletti Giuseppe, Falzone Calogero, Campani Daniele, Cocconcelli Angela, Travaglinì Atos è costituita la "ASSOCIAZIONE -AUGUSTO PER LA VITA - ORGANIZZAZIONE. NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" in breve denominabile anche come "ASSOCIAZIONE ONLUS

Articolo 2
SEDE

                      1) L'Associazione ha sede in Novellara-(RE), in via De Amicis n° 26 e può eleggere sedi secondarie

Articolo 3
OGGETTO E SCOPO

                      1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di promozione culturale ed artistica. Inoltre l'associazione opererà per promuovere ed incentivare la ricerca scientifica e terapeutica sul cancro.
                      2) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
                      3) L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

Articolo 4
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.

                      1) Il. patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Inoltre ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale,. l'Associazione potrà ottenere la disponibilità a titolo gratuito da parte degli aventi diritto, delle opere d'arte realizzate da Augusto Daolio.
                      2) Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
* dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione,
* delle donazioni, eredità, contributi;
* dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
* degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
                      3) Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
                      4) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, ad eccezione di una quota associativa annuale che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
                      5) i versamenti al fondo dotazioni possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione
                      6) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

Articolo 5
FONDATORI, SOCI,
BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

                      1) Sono Aderenti dell'Associazione:
I Fondatori:
I Soci ordinari
I Benemeriti dell'Associazione;
I sostenitori dell'Associazione.
                      2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo
                      3) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
                      4) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa
                      5) Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all 'Associazione, siano persone fisiche o giuridiche, nel corso della sua esistenza.
                      6) Sono Soci sostenitori dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, che erogano contributi e servizi per le attività che l'associazione si propone di svolgere
                      7) Sono Benemeriti dell'Associazione i fratelli, le sorelle di Augusto Daolio e i loro figli
                      8) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividete le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
                      9) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego
                      10) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale Consiglio Direttivo riceva notifica della volontà di recesso.
                      11) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali L'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso

Articolo 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

                      1. Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
Il Presidente del Consiglio Direttivo;
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori;
Il Tesoriere

Articolo 7
ASSEMBLEA

                      1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
                      2) L'Assemblea si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 trentuno marzo). Essa inoltre:
* Provvede alla nomina del consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
* Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
* Delibera sulle modifiche al presente Statuto
* Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
* Delibera i criteri sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione o contributivi comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto. Inoltre delibera sui criteri e le modalità che dovranno essere adottate dal Consiglio Direttivo per determinare ed elargire il compenso al Presidente
* Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
                      3) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 3 (tre) consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori
                      4) La convocazione è fatta mediante lettera oppure tramite pubblicazione sull organo d'informazione dell'Associazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno 3 (tre) giorni prima dell'udienza stessa
                      5) L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri
                      6) in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza. di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione
                      7) Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione, il quale non potrà rappresentare più di 10 (dieci) soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
                      8) Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
                      9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altra persona

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