LO STATUTO


Articolo 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

                      1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il numero è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio Direttivo.
                      2) i Consiglieri durano In carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili
                      3) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione
                      4) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante i quale sarebbe rimasto in carica il consigliere invece cessato
                      5) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
                      6) 6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
* la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli scopi della presente Associazione, gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
* la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
* la determinazione del compenso da attribuire al Presidente sulla base dei criteri e modalità indicati dall'Assemblea
                      7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata,- contenente l'indica2ìone del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 8 (otto), giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza stessa.
                      8) il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza della suddetta formalità dì convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
                      9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in .caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presentì, da un altro membro del Consiglio Direttivo
                      10) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri
                      11) Le deliberazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione
                      12) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire 20.000.000 (venti milioni) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 9
IL PRESIDENTE

                      1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza .dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Egli inoltre potrà assolvere ,funzioni operative, sempre che le stesse rientrino negli scopi sociali, per le quali avrà diritto oltre che al rimborso delle spese, altresi ad un emolumento annuo stabilito dal Consiglio Direttivo
                      2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque Il Presidente riferisce. circa l'attività compiuta,, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e Urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica dei suo operato
                      3) . Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia Il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto. e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
                      4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni
                      5) Al Presidente, oltre la refusione delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio, spetta un compenso annuale, che ogni anno verrà determinato dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) gennaio, sulla base dei criteri e modalità indicati dall'Assemblea

Articolo 10
LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

                      1) oltre alla tenuta dei libri Prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione
                      2) I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente


Articolo 11
IL TESORIERE

                      1) Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile


Articolo 12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

                      1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e dì 2 (due) supplenti (questi Ultimi subentrano solo in caso di cessazione di un membro effettivo) e potrà essere svolto senza particolari requisiti
                      2) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere
                      3) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo
                      4) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adu nanze dei revisori dei conti , partecipano di diritto alle adunanze dell'associazione del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta delle contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parerei sui bilanci.


Articolo 13
RILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

                      1) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consultivo
                      2) Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
                      3) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ;abbiano motivato interesse allo loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.



Articolo 14
AVANZI DI GESTIONE

                      1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni. non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge o regolamento facciano parte della medesima, ed unitaria struttura o di enti senza fine di lucro, od infine dì persone fisiche rispondenti ai criteri stabiliti dall'Assemblea
                      2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse


Articolo 15
SCIOGLIMENTO

                      1) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge


Articolo 16
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

                      1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, due nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo sul terzo arbitro, quest'ultimo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio.Emilia su istanza di una delle parti. I tre arbitri, amichevoli compositori giudicheranno secondo la modalità di cui agli art. 806 e segg. del c.p.c. , dando luogo ad arbitrato rituale


Articolo 17
LEGGE APPLICABILE

                      1) Per disciplina ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile